Art. 9.
(Abrogazioni e modificazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, a

 

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decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1;

          b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 77 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      2. Al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa all'epoca vigente, ovvero privi di classificazione o classificati come film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto»;

          b) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «anni quattordici» sono inserite le seguenti: «, secondo la normativa all'epoca vigente, o classificati come film vietati ai minori degli anni quattordici»;

          c) il comma 3 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

      «3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34, si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina nei confronti dell'esercente della sala cinematografica e del gestore dell'esercizio commerciale, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto».